La liberatoria per la pubblicazione
La liberatoria fotografica è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto autorizza la pubblicazione della propria immagine. Questo documento è indispensabile se le fotografie non sono scattate per fini privati, ovvero per sono finalizzate a mostre, esposizioni concorsi, internet o qualsiasi manifestazione pubblica. La liberatoria va compilata in duplice copia, una per il fotografo e una per il soggetto ritratto .
La legge che la regolamenta è la n°633 del 22 aprile 1941 su “la protezione del diritto d’autore e altri diritti connessi al suo esercizio”. Gli articoli principali sono :
Art96- il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio, senza il consenso di questa, salve ledisposizioni dell’articolo seguente.
Art97- Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scentifi, didattici o culturali, o quando la riproduzione riguarda fatti e avvenimenti di dominio pubblico o cerimonie svoltesi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere messo in commercio quando l’esposizione rechi pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione della persona ritratta.
Art98- Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorchè figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato… (omissis).
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